Regolamento di lavoro dell’ente (omissis) che riduce le donne a schiave sessuali
di
Il Dirigente
genere
dominazione
OVVIAMENTE IL PRESENTE REGOLAMENTO E’ FRUTTO DI MERA FANTASIA ED HA ESCLUSIVAMENTE LO SCOPO DI VEDERE “REALIZZATA” UNA FANTASIA SESSUALE MASCHILE DI DOMINAZIONE ESTREMA.
Delibera n. 69/2023 – Nuovo regolamento dell’ente (omissis) per il personale femminile
Art. 1
(Finalità)
1. Il presente regolamento è emanato dal dirigente dott. (omissis) con le seguenti finalità:
a) Rimarcare la naturale inferiorità della donna rispetto all’uomo.
b) Far prendere coscienza a tutte le dipendenti della loro natura esclusiva di oggetti del piacere sessuale maschile.
2. Superare il concetto errato di parità dei sessi.
Art.2
(Oggetto)
1. Sono destinatarie del presente regolamento le sole dipendenti di sesso femminile dell’Ente.
2. Il regolamento disciplina le mansioni cui saranno destinate in via esclusiva tutte le dipendenti.
3. Il presente regolamento deve essere sottoscritto da tutte le dipendenti con espressa rinuncia a far valere in ogni sede competente le fattispecie di molestie e violenze sessuali.
4. Le dipendenti con contratto di lavoro dirigenziale sono automaticamente retrocesse a funzionarie semplici con riduzione della retribuzione di base e accessoria di almeno il 40 per cento.
Art. 2
(Selezione del personale femminile)
1. Entro due mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento le dipendenti di sesso femminile verranno selezionate da una commissione, istituita con apposito atto amministrativo, in base a criteri puramente estetici.
2. L’età massima delle dipendenti selezionate è di anni 35, le misure indicate sono: 92 cm di giro petto, 60 cm di giro vita e 87 di fianchi.
3. In fase di selezione le dipendenti devono visionare filmati a carattere sessuale e confermare la loro disponibilità in merito.
4. Le dipendenti che non supereranno la selezione saranno trasferite presso altre sedi dell’ente distanti non meno di 60 chilometri dal luogo di residenza.
Art. 3
(Norme in materia di abbigliamento e accessori delle dipendenti di sesso femminile)
1. A far data dal 1 giugno 2023 le dipendenti sono tenute ad indossare i seguenti indumenti sul posto di lavoro:
a) Camicetta di almeno due taglie inferiori a quella effettiva della dipendente, sbottonata per i primi tre bottoni.
b) Reggiseno modello push up
c) Minigonna di lunghezza non superiore ai dodici centimetri
d) Mutandina modello tanga
e) Giarrettiere
f) Scarpe con tacco a spillo non inferiore ai 12 centimetri.
2. A tutte le dipendenti è fatto obbligo di indossare un plug anale sul posto di lavoro.
3. E’ motivo di incentivi economici presentarsi al lavoro a seno nudo.
4. Le dipendenti sono tenute a truccarsi in modo marcato.
Art. 4
(Mansioni esclusive del personale femminile)
1. Le dipendenti a far data dall’entrata in vigore del presente regolamento sono tenute ad abbandonare le mansioni svolte per dedicarsi esclusivamente a mansioni sessuali al servizio dei colleghi e dirigenti uomini, in quanto uniche mansioni confacenti al loro essere donne.
2. E’ fatto obbligo alle dipendenti essere apostrofate e autodefinirsi come troie, puttane, vacche da monta, svuotacoglioni, rizzacazzi, pompinare e simili.
3. E’ fatto obbligo alle dipendenti rinunciare alla menzione del titolo di studio, in quanto inutile, sostituito da “Rizzacazzi” seguito dal cognome della dipendente.
4. Tutte le dipendenti sono tenute a camminare oscillando le natiche e ad assumere pose provocanti cercando il contatto fisico con i dipendenti uomini.
5. Sono ammessi palpeggiamenti in ogni parte del corpo alle dipendenti donne da parte dei dipendenti uomini.
6. Le mansioni di cui al presente articolo comprendono:
a) Seghe, preferibilmente a più uomini contemporaneamente
b) Pompini, preferibilmente a più uomini contemporaneamente ed esclusivamente con la tecnica della gola profonda e chiusura del naso quando il cazzo è piantato in gola fino ai coglioni.
c) Spagnole per le dipendenti con taglia di reggiseno superiore alla quinta.
d) Scopate in figa con disponibilità a prendere anche più cazzi contemporaneamente.
e) Inculate con disponibilità a prendere anche più cazzi contemporaneamente.
f) Doppie penetrazioni figa culo e triple bocca, figa e culo.
7. Gli atti sessuali di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 vanno compiuti in ginocchio davanti ai colleghi e dirigenti uomini.
8. E’ fatto assoluto obbligo alle dipendenti ricevere la sborrata sul viso, nei capelli e in bocca.
9. Le dipendenti devono, all’occorrenza, prestarsi a scopate di gruppo con altri dipendenti di sesso sia maschile che femminile.
10. Quando non impegnate in attività sessuali le dipendenti sono tenute a masturbarsi nel proprio ufficio con appositi vibratori forniti dall’amministrazione del personale, tenendo la porta aperta.
11. E’ facoltà di ogni dipendente di sesso maschile condurre una o più dipendenti donne al guinzaglio.
Art. 5
(Retribuzione)
1. La retribuzione base delle dipendenti di sesso femminile deve essere inferiore di almeno il 40% a quella dei colleghi uomini.
2. In nessun caso la retribuzione del personale femminile inclusiva di eventuali incentivi può eccedere il 50% di quella dei colleghi uomini.
3. Ai fini di garantire un maggiore introito alle dipendenti di sesso femminile le stesse sono invitate ad avviare un secondo lavoro in qualità di prostitute o spogliarelliste e lap dancers di strip club, in quanto uniche professioni che esse siano in grado di svolgere.
Delibera n. 69/2023 – Nuovo regolamento dell’ente (omissis) per il personale femminile
Art. 1
(Finalità)
1. Il presente regolamento è emanato dal dirigente dott. (omissis) con le seguenti finalità:
a) Rimarcare la naturale inferiorità della donna rispetto all’uomo.
b) Far prendere coscienza a tutte le dipendenti della loro natura esclusiva di oggetti del piacere sessuale maschile.
2. Superare il concetto errato di parità dei sessi.
Art.2
(Oggetto)
1. Sono destinatarie del presente regolamento le sole dipendenti di sesso femminile dell’Ente.
2. Il regolamento disciplina le mansioni cui saranno destinate in via esclusiva tutte le dipendenti.
3. Il presente regolamento deve essere sottoscritto da tutte le dipendenti con espressa rinuncia a far valere in ogni sede competente le fattispecie di molestie e violenze sessuali.
4. Le dipendenti con contratto di lavoro dirigenziale sono automaticamente retrocesse a funzionarie semplici con riduzione della retribuzione di base e accessoria di almeno il 40 per cento.
Art. 2
(Selezione del personale femminile)
1. Entro due mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento le dipendenti di sesso femminile verranno selezionate da una commissione, istituita con apposito atto amministrativo, in base a criteri puramente estetici.
2. L’età massima delle dipendenti selezionate è di anni 35, le misure indicate sono: 92 cm di giro petto, 60 cm di giro vita e 87 di fianchi.
3. In fase di selezione le dipendenti devono visionare filmati a carattere sessuale e confermare la loro disponibilità in merito.
4. Le dipendenti che non supereranno la selezione saranno trasferite presso altre sedi dell’ente distanti non meno di 60 chilometri dal luogo di residenza.
Art. 3
(Norme in materia di abbigliamento e accessori delle dipendenti di sesso femminile)
1. A far data dal 1 giugno 2023 le dipendenti sono tenute ad indossare i seguenti indumenti sul posto di lavoro:
a) Camicetta di almeno due taglie inferiori a quella effettiva della dipendente, sbottonata per i primi tre bottoni.
b) Reggiseno modello push up
c) Minigonna di lunghezza non superiore ai dodici centimetri
d) Mutandina modello tanga
e) Giarrettiere
f) Scarpe con tacco a spillo non inferiore ai 12 centimetri.
2. A tutte le dipendenti è fatto obbligo di indossare un plug anale sul posto di lavoro.
3. E’ motivo di incentivi economici presentarsi al lavoro a seno nudo.
4. Le dipendenti sono tenute a truccarsi in modo marcato.
Art. 4
(Mansioni esclusive del personale femminile)
1. Le dipendenti a far data dall’entrata in vigore del presente regolamento sono tenute ad abbandonare le mansioni svolte per dedicarsi esclusivamente a mansioni sessuali al servizio dei colleghi e dirigenti uomini, in quanto uniche mansioni confacenti al loro essere donne.
2. E’ fatto obbligo alle dipendenti essere apostrofate e autodefinirsi come troie, puttane, vacche da monta, svuotacoglioni, rizzacazzi, pompinare e simili.
3. E’ fatto obbligo alle dipendenti rinunciare alla menzione del titolo di studio, in quanto inutile, sostituito da “Rizzacazzi” seguito dal cognome della dipendente.
4. Tutte le dipendenti sono tenute a camminare oscillando le natiche e ad assumere pose provocanti cercando il contatto fisico con i dipendenti uomini.
5. Sono ammessi palpeggiamenti in ogni parte del corpo alle dipendenti donne da parte dei dipendenti uomini.
6. Le mansioni di cui al presente articolo comprendono:
a) Seghe, preferibilmente a più uomini contemporaneamente
b) Pompini, preferibilmente a più uomini contemporaneamente ed esclusivamente con la tecnica della gola profonda e chiusura del naso quando il cazzo è piantato in gola fino ai coglioni.
c) Spagnole per le dipendenti con taglia di reggiseno superiore alla quinta.
d) Scopate in figa con disponibilità a prendere anche più cazzi contemporaneamente.
e) Inculate con disponibilità a prendere anche più cazzi contemporaneamente.
f) Doppie penetrazioni figa culo e triple bocca, figa e culo.
7. Gli atti sessuali di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 vanno compiuti in ginocchio davanti ai colleghi e dirigenti uomini.
8. E’ fatto assoluto obbligo alle dipendenti ricevere la sborrata sul viso, nei capelli e in bocca.
9. Le dipendenti devono, all’occorrenza, prestarsi a scopate di gruppo con altri dipendenti di sesso sia maschile che femminile.
10. Quando non impegnate in attività sessuali le dipendenti sono tenute a masturbarsi nel proprio ufficio con appositi vibratori forniti dall’amministrazione del personale, tenendo la porta aperta.
11. E’ facoltà di ogni dipendente di sesso maschile condurre una o più dipendenti donne al guinzaglio.
Art. 5
(Retribuzione)
1. La retribuzione base delle dipendenti di sesso femminile deve essere inferiore di almeno il 40% a quella dei colleghi uomini.
2. In nessun caso la retribuzione del personale femminile inclusiva di eventuali incentivi può eccedere il 50% di quella dei colleghi uomini.
3. Ai fini di garantire un maggiore introito alle dipendenti di sesso femminile le stesse sono invitate ad avviare un secondo lavoro in qualità di prostitute o spogliarelliste e lap dancers di strip club, in quanto uniche professioni che esse siano in grado di svolgere.
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Commenti dei lettori al racconto erotico